STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 14 e ss. C.C., un'associazione senza scopo di lucro denominata "VILLAGGIO SPORTIVO IL BORGO" con sede in Marmirolo (MN), via Grazioli n. 1.

Art. 2 Durata

La durata dell'associazione è fissata sino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 3 Oggetto e Scopo

L'associazione, che opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, non ha scopo di lucro ed ha per oggetto, sulla base dell'affiliazione alle rispettive Federazioni Italiane e nel rispetto dell'ordinamento sportivo, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dello sport mediante l'organizzazione di servizi sportivi a favore degli associati in modo da far conseguire loro un miglioramento della qualità della vita sia sotto il profilo fisico che morale, alle migliori condizioni tecniche ed economiche possibili.

Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione potrà costruire, gestire, acquistare, anche in leasing, affittare e comunque condurre in qualsiasi modo, anche in collaborazione con Enti Pubblici o privati, impianti sportivi di ogni genere, sia coperti che scoperti, comprese tutte le pertinenze, che saranno ritenuti necessari quali, a titolo esemplificativo, piscine, palestre, campi da tennis e volley, e altre strutture necessarie per lo svolgimento di altre pratiche sportive di interesse degli associati o comunque idonee a favorire il raggiungimento del benessere psico-fisico degli stessi.

L'associazione potrà inoltre gestire e organizzare, sia direttamente che indirettamente, qualunque altro servizio o attività di tipo culturale, ludico o ricreativo a favore degli associati ivi compresa la gestione del servizio bar o somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso bar, ristoranti, self-service, eccetera.

L'associazione potrà infine svolgere qualunque attività connessa e affine agli scopi sopraelencati nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni e contratti di natura mobiliare e immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti e/o connessi ai medesimi.

Al fine di realizzare gli impianti sportivi, l'Associazione potrà accedere ove lo ritenga opportuno o sia necessario al credito sportivo fornendo le garanzie all'uopo richieste.

L'associazione, al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, potrà aderire ad organismi locali, nazionali e sopranazionali di carattere sportivo.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 4 Condizioni di ammissione

Potranno far parte dell'associazione tutte le persone interessate all'attività dell'associazione stessa; è fatta salva la possibilità di partecipare all'Associazione da parte di Enti Pubblici Territoriali; in tale caso, diritti ed obblighi relativi saranno regolati da apposite norme regolamentari e convenzioni.

Fatto comunque salvo quanto previsto dal comma precedente, la residenza nel territorio del Comune di Marmirolo (MN) costituisce titolo preferenziale.

Art. 5 Domanda di ammissione

Per essere ammessi all'associazione è necessario presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda sottoscritta, oltre che dal richiedente, da due associati in qualità di presentatori.

Il Consiglio Direttivo determina con apposita delibera le modalità tecniche di adesione compresi i documenti da allegare alla domanda.

Art. 6 Ammissione

Il Consiglio Direttivo comunica al richiedente le proprie decisioni in merito all'ammissione e, in caso affermativo, fissa le modalità per il versamento dell'importo del Fondo comune iniziale, della quota di ingresso e della quota annua di frequenza.

Su domanda dell'interessato il Consiglio Direttivo può concedere che il versamento del fondo comune iniziale possa essere effettuato in parte a rate.

Art. 7 Obblighi degli associati

Gli associati al momento del loro ingresso nell'Associazione sono tenuti:

a. al versamento nel fondo comune iniziale di una somma determinata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati saranno poi tenuti ogni anno al pagamento della sola quota annua di frequenza nell'importo che verrà determinato, anche questo, dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio sociale.

Gli associati sono inoltre tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle varie delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, ad uniformare il loro comportamento alle regole delle Federazioni sportive di appartenenza e della correttezza sportiva nonché ad un comportamento irreprensibile in seno all'associazione.

L'associato che per qualsiasi motivo non abbia ottemperato ai pagamenti di cui sopra dovrà corrispondere all'Associazione, oltre al dovuto, gli interessi moratori ad un tasso superiore a quello legale che viene stabilito nel 3% (trepercento) in ragione d'anno, fatte comunque salve le previsioni di cui all'art. 11 del presente statuto.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 Diritti dell'associato

L'associato in regola con i pagamenti e con gli obblighi di cui sopra e nei confronti del quale non è stato intrapreso alcun provvedimento disciplinare di cui all'art. 11 del presente statuto ha diritto:

a. ad esprimere il proprio voto nell'assemblea dell'associazione a norma dell'articolo 26 del presente statuto;

b. ad utilizzare i servizi forniti dall'associazione;

c. a far utilizzare i servizi dell'associazione ai figli che non costituiscano un nucleo familiare proprio, purché risultante dallo stato di famiglia dell'associato, a condizione che l'associato versi, a titolo di maggiorazione, una ulteriore maggiorazione della sola quota annua di frequenza. La quota potrà essere suddivisa per fasce di età. Tale quota sarà decisa dal Consiglio Direttivo. Al raggiungimento del 18° anno di età, purché il socio risulti in regola con i pagamenti della quota di frequenza, il figlio del socio diventa socio titolare. Il 18° anno di età deve essere maturato al 31 dicembre dell'anno precedente l'anno di gestione.

L'utilizzazione dei servizi dell'associazione agli altri componenti del nucleo familiare sarà regolamentata separatamente su proposta del Consiglio Direttivo.

Dall'anno in cui l'associato compie il 65° (sessantacinquesimo) anno di età egli avrà diritto, previa apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo, ad una riduzione del 20% (venti percento) della quota annua di frequenza.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare che l'associato sia esonerato dal pagamento della quota annua di frequenza su richiesta motivata dell'interessato, ferma restando la qualifica di associato.

Art. 9 Perdita qualità associato

La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione, per morte.

Art. 10 Recesso dell'associato

L'associato può sempre recedere dall'associazione previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro e non oltre 3 (tre) mesi dal termine dell'esercizio sociale.

Non verranno prese in considerazione e non produrranno effetti le comunicazioni non presentate in forma scritta o pervenute oltre il termine di preavviso sopra indicato.

Art. 11 Esclusione dell'associato

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- che abbia omesso o ritardato, oltre il termine previsto nel regolamento dell'associazione, il versamento del fondo comune iniziale o di una sua rata della quota di ingresso o della quota annua di frequenza;

- che non abbia osservato le norme di legge, dello statuto, del regolamento o delle disposizioni delle delibere dell'assemblea degli associati o del Consiglio Direttivo:

- che commette azioni incompatibili con il buon costume dell'associazione o che in ogni modo si rende immeritevole di appartenervi.

Nei casi meno gravi il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'ammonizione dell'associato o la sospensione dello stesso dalla frequenza della sede sociale e dall'utilizzo dei servizi organizzati dall'associazione per un massimo di 3 (tre) mesi.

La delibera del Consiglio Direttivo di ammonizione, sospensione, esclusione dell'associato deve essere comunicata allo stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera. Contro la delibera del Consiglio Direttivo di esclusione, ammonizione o sospensione, l'associato escluso, ammonito o sospeso può proporre ricorso scritto al Collegio Arbitrale, nominato ai sensi dell'art. 34 del presente statuto, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, a pena di decadenza, dal ricevimento della comunicazione della delibera di esclusione, ammonizione o sospensione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 12 Intrasmissibilità della qualità di associato

La qualità di associato non è trasmissibile, ad eccezione del caso disciplinato dall'art. 13.

La quota associativa non è rivalutabile.

Art. 13 Effetti della cessazione qualità associato

L'associato receduto o escluso e gli eredi o legatari dell'associato deceduto non hanno diritto ad alcun rimborso e/o restituzione delle somme versate a qualunque titolo né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione in conformità all'art. 24 Codice Civile.

Un componente del nucleo familiare dell'associato deceduto potrà richiedere per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione di subentrare nella qualità di associato in sostituzione dell'associato deceduto senza versare la somma determinata dall'assemblea nel fondo comune iniziale, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Fatto salvo il parere favorevole del Consiglio Direttivo, tale subentro ha in ogni caso validità fino al giorno in cui il socio subentrato non costituisce o non entra a far parte di un nucleo familiare diverso da quello del socio deceduto.

Art. 14 Obbligo del conferimento dopo la cessazione

L'associato che per qualsiasi ragione cessa di far parte dell'Associazione risponde per i conferimenti di cui all'art. 7 dello statuto non versati con riferimento all'esercizio sociale in cui si verifica l'evento.

TITOLO III IL PATRIMONIO

Art. 15 Il Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

  1. dal fondo comune.
  2. da eventuali contributi, legati, eredità e donazioni ricevute da persone giuridiche, pubbliche e private, o persone fisiche e dai beni acquistati con tali contributi.

Art. 16 Fondo Comune

Il fondo comune dell'associazione è formato:

  • dal fondo comune iniziale costituito dai versamenti eseguiti da ciascun associato al suo ingresso nell'associazione o dai beni acquistati con tali versamenti;
  • dalla quota di ingresso costituita dai versamenti a tal fine eseguiti da ciascun associato al suo ingresso nell'associazione o dai beni acquistati con tali versamenti;
  • da eventuali avanzi di gestione o dai beni acquistati con tali avanzi.

Le quote annuali di frequenza versate da ciascun associato rappresentano le entrate ordinarie dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria degli associati delibera l'ammontare della somma che deve essere versata nel fondo comune iniziale per poter entrare a far parte dell'Associazione.

L'associazione, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico, destina una parte del fondo comune in Titoli di Stato per un valore nominale complessivo equivalente a quello richiesto dalla autorità competenti.

Tale destinazione verrà obbligatoriamente conservata fino al momento in cui si verifichi la perdita della personalità giuridica.

Art. 17 Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2002.

Art. 18 Avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale saranno interamente imputati al fondo comune.

Art. 19 Divieto di distribuzione degli utili

Durante la vita dell'associazione ed in fase di liquidazione della stessa è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale.

TITOLO IV GLI ORGANI

Art. 20 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono i seguenti:

  1. l'Assemblea degli associati;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Collegio dei Revisori.

Art. 21 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti di cui all'art. 7 dello statuto e che abbiano compiuto la maggiore età.

Art. 22 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

  1. approvare il rendiconto economico e finanziario annuale;
  2. nominare il Consiglio Direttivo, i Revisori ed il Presidente del Collegio dei Revisori;
  3. approvare e modificare i regolamenti associativi;
  4. determinare l'eventuale compenso agli Amministratori e Revisori;
  5. deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per deliberare su quanto di sua competenza, per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

La stessa deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto ne faccia motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

La bozza del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e il rendiconto preventivo dell'esercizio in corso, approvate dal Consiglio Direttivo, dovranno essere esposte all'albo sociale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea degli associati per la sua approvazione.

Le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle riguardanti i rendiconti approvati, devono essere esposte all'albo sociale per un periodo non inferiore a 1 (un) mese.

Attraverso l'albo sociale tutti gli associati possono prendere visione dei documenti e delle notizie ivi esposte, ogni associato ha diritto di ricevere a proprie spese una copia di tali documenti.

L'albo sociale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 23 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria assolve i seguenti compiti:

  1. delibera sull'approvazione e sulle modifiche statutarie;
  2. delibera sullo scioglimento anticipato dell'associazione;
  3. delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle modalità della liquidazione;
  4. delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Art. 24 Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo avviso da spedirsi a tutti gli associati almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Nello stesso avviso potrà essere indicata la data della seconda convocazione, che potrà aver luogo nel giorno successivo a quello fissato per la prima.

Art. 25 Costituzione dell'assemblea

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata, giusta delega scritta, almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno un dodicesimo degli associati aventi diritto al voto.

Nell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati all'Assemblea.

Tuttavia sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole della metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto dell'Associazione ed il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti gli associati aventi diritto al voto per le deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato dell'Associazione e gli atti conseguenti quali la nomina dei liquidatori.

Art. 26 Voto

Ciascun associato in regola con i versamenti di cui all'art. 7 del presente statuto ha un solo voto.

Gli associati che non possono intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro associato mediate delega scritta in calce alla convocazione.

Nessun associato può tuttavia rappresentare più di tre associati.

I componenti il Consiglio Direttivo, i Revisori, se associati, ed i dipendenti, se associati, non possono rappresentare alcun associato.

Le modalità della votazione saranno stabilite dall'Assemblea stessa.

Art. 27 Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dall'associato più anziano intervenuto in assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario quando il processo verbale non venga redatto da Notaio.

Art. 28 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette a tredici componenti nominati tra gli associati.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro attività purché regolarmente documentate e non hanno diritto a compenso salvo diversa statuizione dell'assemblea degli associati.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Presidente ed un Vice-Presidente; nomina pure un segretario anche tra le persone estranee al Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è rieleggibile entro i limiti di 4 (quattro) incarichi consecutivi.

La prima riunione del Consiglio è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori.

Venendo a mancare oltre la metà dei Consiglieri amministratori, tutto il Consiglio si dovrà ritenere decaduto e dovrà essere sollecitamente convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 29 Revoca degli amministratori

Ogni componente del Consiglio Direttivo può essere in ogni momento revocato dall'assemblea ordinaria degli associati.

Per la revoca degli stessi non è richiesta giusta causa.

Art. 30 Rappresentanza dell'Associazione

Al Presidente del Consiglio Direttivo è affidata la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo inoltre convoca il Consiglio Direttivo, organizza e disciplina le sedute consiliari, presiede le assemblee degli associati, esegue i vari mandati che di volta in volta riceve dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, compie tutti gli atti che l'atto costitutivo gli demanda.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri di cui sopra sono affidati al Vice-Presidente.

Art. 31 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta con domanda motivata da almeno due dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta con lettera o fax spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza riportante l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Nel caso di urgenza la convocazione è fatta a mezzo telegramma o fax spedito almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio può deliberare solo se interviene la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti alla riunione.

In caso di parità delle votazioni prevale il voto del Presidente.

Art. 32 Poteri Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'organizzazione dell'associazione.

Esso può, perciò, compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano comunque nell'oggetto dell'associazione e che non fanno parte delle competenze dell'assemblea.

In tale ambito il Consiglio Direttivo potrà concludere accordi di qualunque natura e stipulare contratti con enti pubblici e privati.

Il Consiglio potrà inoltre organizzare corsi di avviamento allo sport aperti sia agli associati che ai non associati.

Al Consiglio Direttivo è data facoltà di iscrivere a tempo determinato in apposito libro "Atleti" nominativi di persone particolarmente idonee da impiegare negli sport organizzati dall'associazione.

Dette persone potranno utilizzare i servizi dell'associazione e sono esonerate dai versamenti di cui all'art. 7 dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può iscrivere gratuitamente nell'elenco degli associati effettivi, al termine dell'attività, l'atleta che abbia ben figurato.

Il Consiglio può inoltre iscrivere in apposito ruolo quegli associati che per particolari azioni, compiti, impegni svolti a favore dell'Associazione, siano considerati benemeriti.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo; in tal caso le attribuzioni e la composizione del Comitato esecutivo verranno determinate dal Consiglio Direttivo stesso. Tale delega dovrà essere comunque riferita a singoli atti o funzioni e in ogni caso limitarsi all'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio potrà infine costituire comitati tecnici consultivi anche fra estranei al Consiglio stesso, stabilendone le mansioni e gli eventuali compensi.

Art. 33 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti.

I revisori vengono eletti dall'assemblea degli associati tra le persone, anche non associate, iscritte all'Albo dei Revisori Contabili; il Collegio funzionerà a norma di legge.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell'associazione, redigeranno una relazione al rendiconto annuale di gestione e potranno in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

I revisori rimangono in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2516 e 2535 Codice Civile in quanto compatibili con le disposizioni di legge riguardanti le associazioni e con il presente statuto.

Art. 34 Clausola compromissoria

I Revisori esercitano inoltre le funzioni di Probiviri.

L'associazione e gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione dei Probiviri la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari oppure derivanti da deliberazioni prese dagli organi dell'associazione quali quelle di ammonizione/sospensione/esclusione dell'associato a norma dell'art. 11 dello statuto.

I Probiviri decidono come amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

E' comunque data agli associati la facoltà del ricorso al giudice ordinario.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Estinzione dell'Associazione

L'associazione si estingue quando si è esaurito lo scopo o quando si verifica l'impossibilità di raggiungerlo.

L'assemblea che dichiara l'estinzione dell'associazione, con le maggioranze previste dall'art. 25 dello statuto, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone le modalità e i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione verrà devoluto al Comune di Marmirolo, affinché lo destini a fini di pubblica utilità, fatto comunque salvo ogni diverso obbligo previsto dalla legge in materia.

Art. 36 Regolamento

Il funzionamento tecnico e amministrativo dell'associazione è disciplinato da un regolamento da compilarsi ad opera del Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea.

Nello stesso regolamento possono essere stabiliti i poteri dei Comitati escutivi tecnici, le mansioni ed i compensi del personale dipendente nonché le modalità, i costi ed i limiti dell'accesso di terzi non associati ai servizi dell'associazione.

Art. 37 Disposizione finale

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge.

F.ti Gualdi Claudio

dott. Daniele Molinari Notaio


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